Registrato a Torino il 03/11/2022 presso Agenzia delle Entrate
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto sancito dall’Art. 36 e seguenti del Codice Civile e in rispetto all’Art. 90 della legge 289/2002, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di “ANONIMA MODELLISTI – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” in breve “ANONIMA MODELLISTI A.S.D”.
L’eventuale regolamento interno, deliberato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna della Associazione.
Art. 2
L’Associazione ha la propria sede legale presso Fabrizio D’Innocenzio, via Giovanni Argentero 3 sc. A - 10126 Torino, e sede sociale/operativa in località Croce Barone – strada Antica di Pinerolo - Comune di Volvera (TO) ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza, la pratica e lo sviluppo dell’aeromodellismo radiocomandato in tutte le sue specialità. La sede potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo e con ratifica assembleare, senza che ciò costituisca modifica al presente statuto; inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni dell’Associazione stessa.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale ed ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione non ha scopi di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui sotto.
Sono compiti dell’Associazione:
contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione, all’insegnamento ed alla promozione dello sport dilettantistico inteso come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli delle discipline ammissibili al Registro con particolare attenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla pratica dell’attività sportiva dell’aeromodellismo radiocomandato nelle varie discipline ammissibili nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e alle discipline ad esse connesse;
avanzare proposte agli enti pubblici o a privati, organizzare iniziative, attività sportive dilettantistiche, ricreative, culturali, atte a soddisfare le esigenze di divulgazione dell’attività dell’Associazione;
partecipazione a manifestazioni civili, patriottiche, folkloristiche e sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini, con possibilità di aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
È possibile, inoltre, svolgere attività secondarie e strumentali all’attività principale come previsto dall’art. 9 del D.Lgs 36/2021.
L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva o Sociale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.
Art. 4
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che condividano i principi e gli scopi che l’Associazione si propone. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere politico, etnico, religioso, razziale, di età o di sesso al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo compilando il modulo in ogni sua parte;
dichiarare di attenersi al presente statuto, al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali;
dichiarare di impegnarsi ad utilizzare gli impianti, i servizi e le strutture sociali con serietà e nel rispetto delle norme etiche e giuridiche e senza compromettere il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’Associazione.
versare la quota associativa.
Art. 6
L’accettazione della domanda d’ammissione a socio ordinario dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, a fruire dei servizi dell’Associazione ed a partecipare all’attività dello stesso se in regola con il pagamento della quota sociale.
E’ compito del consiglio direttivo dell’Associazione ratificare o respingere tale ammissione entro trenta giorni.
Le dimissioni da socio vanno comunicate al consiglio direttivo dell’Associazione per iscritto.
Art. 7
I soci hanno diritto di frequentare gli impianti ed i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.
I soci praticanti attività sono tenuti al pagamento della quota sociale come stabilito dal vigente regolamento dell’Associazione.
Art. 8
I soci sono tenuti al:
pagamento della tessera sociale entro 30 giorni dalla loro ammissione da parte del consiglio direttivo, in caso di nuove adesioni o entro 30 giorni dall’inizio dell’anno sociale per tutti gli altri soci.
osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie
accettazione dell’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della quota stessa.
Art. 9
I soci vengono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
quote associative e contributi di enti pubblici e privati;
fondo di riserva;
eventuali erogazioni liberali, oblazioni e lasciti e da occasionali attività aventi come scopo il conseguimento delle finalità associative;
eredità, donazioni e legati;
ogni altra entrata, permessa dalla legge ed accettata dall’Associazione, che concorra ad incrementare l’attivo Sociale e che sia compatibile con la vigente normativa fiscale in tema di associazionismo.
Art. 11
Le somme versate per le quote sociali o a qualunque altro titolo, non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 12
Le quote sociali per l’anno in corso vengono ratificate dall’assemblea ordinaria dei soci.
Art. 13
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno sociale e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 14
Il residuo attivo del bilancio sarà suddiviso come segue:
il 10% al fondo di riserva;
il 70% a disposizione per ammortamento attrezzature, ripristino e manutenzione dell’area in concessione;
il 20% per iniziative sportive dilettantistiche e manifestazioni promosse dal Associazione, salvo diversa disposizione assunta con apposita deliberazione dal consiglio direttivo.
Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 15
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso scritto/posta elettronica ad ogni socio.
Art. 16
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo successivo.
Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
elegge il consiglio direttivo;
elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale.
Art. 17
L’assemblea straordinaria è convocata:
tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci;
L’assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 18
In prima convocazione l’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
Art. 19
Per deliberare su modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 20
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto nel caso di decisioni riguardanti le persone.
Alle votazioni partecipano tutti i soci.
Non sono ammesse deleghe per le delibere di ordinaria amministrazione.
Sono ammesse deleghe per le deliberazioni di straordinaria amministrazione e per le modifiche statutarie.
Art. 21
L’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica o in caso d’impedimento dello stesso per gravi e giustificati motivi, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Art. 22
L’assemblea elegge il consiglio direttivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 8 soci. Tutti i soci sono eleggibili. La carica ha la durata di anni QUATTRO ed è rinnovabile.
E’ fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica sociale altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 23
Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente ed il segretario, scelti tra i membri del consiglio stesso.
Il consiglio fissa le responsabilità dei coordinatori in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il presidente, il vicepresidente ed il segretario compongono l’ufficio di presidenza.
Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Art. 24
Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vicepresidente
Art. 25
Il consiglio direttivo deve
redigere i programmi d’attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
redigere i bilanci;
stabilire la quota sociale all’inizio di ogni anno sociale;
compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio, da sottoporre all’assemblea;
formulare il regolamento;
deliberare l’ammissione, la sospensione, la radiazione o l’espulsione dei soci;
favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Rientra tra le funzioni e i poteri del consiglio ogni atto ordinario e straordinario di amministrazione per tutti gli atti diretti e conseguire la finalità associativa, ivi compreso il ricorso al credito, il rilascio di fideiussioni e garanzie anche reali, l’accensione di mutui e aperture di credito, di conti correnti, operazioni di banca e tutto quanto necessario ed opportuno per le finalità istituzionali dell’associazione nulla eccettuato o escluso.
Art. 26
Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso d’assenza o d’impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente. Al segretario spettano altresì i compiti di tesoriere.
Art. 27
La durata dell’Associazione è illimitata e la delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dall’assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli associati.
Art. 28
L’Associazione si scioglie per:
impossibilità del conseguimento dello scopo sociale;
mancanza di un numero minimo di soci;
impossibilità oggettiva di funzionamento.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 27 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, con l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità sportive e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.